Art. 1.

      1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavino un vantaggio».